Statuto e Principi

LA NOSTRA IDENTITÀ

Statuto e Principi

I 7 Principi Fondamentali della Croce Rossa, lo Statuto del 1987 e la legge istitutiva del 1949 sono i pilastri che guidano ogni nostra azione.

I PRINCIPI

I 7 Principi Fondamentali

Proclamati dalla Convenzione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sono i valori che ci uniscono in tutto il mondo.

01

Umanità

Prevenire e alleviare le sofferenze degli uomini in ogni circostanza. Proteggere la vita e la salute, far rispettare la persona umana.

02

Imparzialità

Nessuna distinzione di nazionalità, razza, religione o classe sociale. Soccorrere a seconda della gravità e dell’urgenza.

03

Neutralità

Astenersi dal partecipare alle ostilità e alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e ideologico.

04

Indipendenza

Le Società Nazionali sono ausiliarie dei poteri pubblici ma conservano un’autonomia per agire secondo i Principi del Movimento.

05

Volontariato

La Croce Rossa è un movimento di soccorso volontario e disinteressato.

06

Unità

Una sola Società di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa per ogni paese, aperta a tutti.

07

Universalità

Movimento universale: tutte le Società hanno uguali diritti e dovere di aiutarsi reciprocamente.

LO STATUTO

Approvato con Decreto 5 Maggio 1987 n.57

Lo Statuto in vigore definisce generalità, scopi, componenti, organizzazione, finanze e modalità di scioglimento dell’Associazione.

Articoli 1-5
Capo I — Generalità e Scopi
+
La CRS è associazione indipendente, riconosciuta dallo Stato come unica Società di Croce Rossa Nazionale. Opera secondo le Convenzioni internazionali, mantiene neutralità e si rivolge a tutti senza discriminazioni.
Articoli 6-9
Capo II — I componenti dell’Associazione
+
La CRS è sotto l’alto patronato dei Capitani Reggenti. Comprende soci onorari, ordinari e sostenitori. La qualità di socio si perde per dimissione, morosità o radiazione.
Articoli 10-25
Capo III — Organizzazione
+
Organi: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere. L’Assemblea è il maggior organo; il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri più rappresentanti istituzionali.
Articoli 26-27
Capo IV — Finanze
+
Il patrimonio risponde della responsabilità dell’Associazione. I mezzi sono composti da patrimonio, entrate da quote dei soci, sovvenzioni, donazioni e proventi da raccolte.
Articolo 28
Capo V — Scioglimento
+
La CRS può essere sciolta solo per decisione dell’Assemblea dei Soci, con voto dei quattro quinti degli aventi diritto.

LA LEGGE ISTITUTIVA

Legge 29 novembre 1949 n.57

«Legge che approva lo statuto della Associazione della Croce Rossa Sammarinese, accorda alla stessa la personalità giuridica e stabilisce la protezione dell’emblema, del nome e dei distintivi della Croce Rossa.»

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° dicembre 1949 (1649 d.F.R.) – I Capitani Reggenti Vincenzo Pedini e Agostino Biordi.

In sintesi, la legge…

  • Art. 1Riconosce la personalità giuridica all’Associazione.
  • Art. 2Autorizza l’adesione alle Società Internazionali con sede a Ginevra.
  • Art. 3Consente di conferire medaglie e diplomi di benemerenza.
  • Art. 4-5Protegge l’emblema della Croce Rossa con sanzioni per l’uso non autorizzato.